IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione dell'11 marzo 2024 
 
  Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione; 
  Visto,  in  particolare,  il  secondo  comma  dell'art.  120  della
Costituzione ove si prevede che il Governo puo' sostituirsi a  organi
delle regioni, delle  citta'  metropolitane,  delle  province  e  dei
comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel
caso di possibile lesione all'unita' giuridica ed economica; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la «direttiva 1999/31/CE del Consiglio  del  26  aprile  1999
relativa alle discariche di rifiuti» e, in  particolare,  l'art.  13,
concernente la «Procedura di chiusura e di, gestione successiva  alla
chiusura»; 
  Visto, in particolare, l'art. 14, lettere b)  e  c),  della  citata
direttiva 1999/31/CE, che impone l'adozione delle misure necessarie a
rendere  conformi  o  a  chiudere   definitivamente   le   discariche
preesistenti all'entrata in vigore della medesima direttiva; 
  Visto il decreto legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36,  attuativo
della predetta direttiva 1999/31/CE e,  in  particolare,  l'art.  12,
avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n.  131,  recante  «Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in  particolare,  l'art.  8,
commi  1  e  2,  concernente   l'attuazione   dell'art.   120   della
Costituzione sul potere sostitutivo; 
  Visto, altresi', il decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152
recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art.  250,
ove si prevede, tra l'altro, che  «Qualora  i  soggetti  responsabili
della contaminazione non  provvedano  direttamente  agli  adempimenti
disposti dal presente titolo ovvero non  siano  individuabili  e  non
provvedano  ne'  il  proprietario  del  sito   ne'   altri   soggetti
interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art.  242  sono
realizzati d'ufficio dal comune territorialmente  competente  e,  ove
questo non provveda, dalla regione,  secondo  l'ordine  di  priorita'
fissato dal piano regionale per la  bonifica  delle  aree  inquinate,
avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o  privati,  individuati
ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e   in
particolare, l'art. 41 secondo cui, «in relazione a  quanto  disposto
dagli  articoli  117,  quinto  comma  e  120,  secondo  comma   della
Costituzione  [...]  i  provvedimenti  di   attuazione   degli   atti
dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome  al
fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti»; 
  Visto, in particolare, il comma 2-bis  del  citato  art.  41  della
legge n.  234  del  2012,  che  prevede  la  nomina  di  un  apposito
commissario per la realizzazione  degli  interventi  attuativi  della
sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e in particolare l'art. 5  concernente  «ulteriori  disposizioni
per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale»; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  del  predetto  art.  5  del
decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale e' stato previsto che  il
suddetto Commissario  unico,  scelto  nei  ruoli  dirigenziali  della
pubblica amministrazione, resta in  carica  per  un  triennio  ed  e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo  secondo
i rispettivi ordinamenti. Al predetto Commissario e'  corrisposto  in
aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane  a  carico
dell'amministrazione  di  appartenenza,  un  compenso  accessorio  in
ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e  con  le
modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111; 
  Visto, inoltre, il comma 3 dell'art. 5 del citato decreto-legge  n.
111 del 2019, con  il  quale  si  prevede  la  possibilita',  per  il
Commissario unico, di avvalersi di una struttura di supporto composta
da personale in posizione di comando, fuori  ruolo  o  aspettativa  o
altro  analogo   istituto   previsto   dai   rispettivi   ordinamenti
appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli  articoli  1,
comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto, da ultimo, il  comma  5  dello  stesso  art.  5  del  citato
decreto-legge n. 111 del 2019, secondo  cui  le  risorse  finanziarie
necessarie per le esigenze operative e  per  il  funzionamento  della
struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui
al comma 1, sono poste a valere su una quota,  non  superiore  al  2%
annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi; 
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la  prevenzione
delle infiltrazioni mafiose», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 43, comma  1,
lettera b), con il quale sono apportate modificazioni all'art. 5  del
citato decreto-legge n. 111 del 2019, secondo il quale «Le funzioni e
le attivita' del Commissario unico di cui al comma 1 sono  estese  su
richiesta delle singole regioni agli interventi di, bonifica o  messa
in sicurezza delle discariche e dei siti  contaminati  di  competenza
regionale, nonche'  su  richiesta  del  Ministero  della  transizione
ecologica  agli  interventi  di  bonifica  dei  siti  contaminati  di
interesse nazionale, limitatamente ai soli  interventi  per  i  quali
sono stati gia' previsti finanziamenti  a  legislazione  vigente  con
contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli  enti
richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'art.  3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un  elenco  dei
siti con priorita' di intervento che saranno oggetto  di  risanamento
da parte del Commissario unico»; 
  Visto, altresi',  l'art.  43,  comma  1,  lettera  d),  del  citato
decreto-legge n. 152 del 2021,  che  ha  introdotto  il  comma  3-bis
dell'art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, secondo il  quale  «Il
Commissario unico puo' avvalersi di  subcommissari,  fino  al  numero
massimo di tre, individuati  tra  i  componenti  della  struttura  di
supporto di cui al comma 3, che  operano  sulla  base  di  specifiche
deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun  subcommissario  e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000 euro  annui.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 324.000 euro annui.»; 
  Viste  le  delibere  del  Consiglio  dei  ministri  adottate  nelle
riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre  2017  e  dell'11  giugno
2019, con le quali il Generale B.  Giuseppe  Vadala',  dell'Arma  dei
carabinieri e' stato nominato, ai sensi  dell'art.  41,  comma  2-bis
della legge  n.  234  del  2012,  Commissario  straordinario  per  la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente
normativa sulle discariche, per complessivi  ottantuno  siti  oggetto
della sentenza di  condanna  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea del 2 dicembre 2014; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, con
la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre
2019,  n.  111,  il  Generale  B.  Giuseppe  Vadala',  dell'Arma  dei
carabinieri e' stato confermato,  quale  Commissario  unico,  per  un
triennio a decorrere dalla data della delibera ed,  inoltre,  con  la
stessa  delibera  il  mandato  commissariale  e'  stato  esteso  alle
discariche abusive situate nei Comuni di Francavilla  al  Mare  (CH),
Maratea (PZ), Moliterno (PZ) e Tito (PZ); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2022,  con  il  quale  al  Commissario  unico,  Generale  B.
dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadala'  e'  stato  attribuito  un
compenso accessorio fissato nell'importo di euro 50 mila annui  lordi
a titolo di parte fissa e nell'importo  di  ulteriori  euro  50  mila
annui lordi a titolo di parte variabile; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18  febbraio  2022
con la quale al Commissario unico  Vadala'  e'  stato  attribuito  il
compito di realizzare tutti gli interventi necessari  all'adeguamento
alla vigente normativa  della  discarica  abusiva  di  Malagrotta  in
ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16 ENVI; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3  novembre  2023,
con la quale al Commissario unico  Vadala'  e'  stato  attribuito  il
compito di  realizzare  il  prosieguo  delle  attivita'  di  bonifica
inerenti all'impianto gestione rifiuti inerti  «Lerose  s.r.l.»,  nel
Comune  di  Bucine,  localita'  le  Valli,  zona  Cave,  all'impianto
gestione rifiuti inerti «Lerose s.r.l.» nel  Comune  di  Pontedera  -
viale America n. 103 - localita' Gello Pontedera (Pisa) ed il lotto V
Empoli-Castelfiorentino strada regionale 429, Val d'Elsa  nel  Comune
di Empoli; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
aprile 2022, con il  quale  e'  adottato  il  Piano  triennale  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la  nota  prot.  n.  0021187  del  Ministro  dell'ambiente  e
sicurezza  energetica  del  26  settembre  2023,  con  la  quale,  in
occasione   della   predisposizione   del   provvedimento    relativo
all'affidamento alla struttura del Commissario straordinario Generale
B. CC. Giuseppe Vadala' delle discariche relative  agli  impianti  di
gestione rifiuti inerti nella Regione Toscana contenenti il «KEU», ha
previsto «l'estensione dell'incarico agli interventi di  bonifica  in
argomento, prevedendosi nel contempo, ove condiviso, anche un rinnovo
dell'incarico  per  ulteriori  tre  anni,  per  poter   attuare   gli
interventi in parola ed altri in scadenza nel 2024 e 2026/2027»; 
  Vista la relazione del  1°  febbraio  2024  relativa  ai  risultati
conseguiti dal Commissario  unico  e  dalla  struttura  dallo  stesso
diretta nel periodo 24  marzo  2017  1°  febbraio  2024,  nonche'  il
curriculum vitae del Gen. B. CC. Giuseppe Vadala'; 
  Vista la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe  Vadala'
in ordine alla  insussistenza  di  cause  di  inconferibilita'  e  di
incompatibilita', ai sensi dell'art. 20  del  decreto  legislativo  8
aprile 2013, n. 39,  nonche'  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; 
  Considerato che il Generale B. CC. Giuseppe Vadala', per  tutta  la
durata  dell'incarico,  e'  collocato  in   posizione   di   comando,
aspettativa o fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica a decorrere dalla data della presente delibera; 
  Valutati i risultati conseguiti  nell'adempimento  del  compito  di
realizzare gli interventi necessari all'adeguamento delle  discariche
gia' oggetto  delle  citate  sentenze  di  condanna  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea alla vigente normativa; 
  Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadala'  sia  in  possesso  di
capacita' adeguate alle  funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai
titoli professionali e alle esperienze maturate; 
  Considerato che il mancato rinnovo  del  mandato  al  Gen.  B.  CC.
Giuseppe Vadala'  puo'  comportare  il  mancato  completamento  della
bonifica o messa in sicurezza dei territori contaminati  afferenti  i
siti accertati dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  con
sentenza del 2 dicembre 2014, e di  conseguenza  puo'  comportare  il
rischio di propagazione dell'inquinamento ambientale con  conseguenze
sulla salute della cittadinanza ricadente in quegli stessi  territori
e pertanto risulta essenziale garantire continuita' alle lavorazioni; 
  Ritenuto di rinnovare per un  ulteriore  triennio  il  mandato  del
Commissario unico alle bonifiche  al  Generale  di  brigata  Giuseppe
Vadala', previsto dall'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.
111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  dicembre  2019,
cosi' come modificato dall'art.  43,  del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge  29  dicembre
2021, n. 233; 
  Sentiti i soggetti interessati ai sensi del comma  2-bis  dell'art.
41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5, comma  1,  del  decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 141, il Gen. B. Giuseppe Vadala', dell'Arma dei carabinieri,
gia' nominato, ai sensi dell'art. 41,  comma 2-bis,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, Commissario unico per la  realizzazione  degli
interventi attuativi  della  sentenza  di  condanna  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre  2014,  appartenente  ai
ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, e confermato quale
Commissario unico con la delibera del Consiglio dei ministri adottata
nella riunione del 31 marzo 2021,  e'  rinnovato,  per  un  ulteriore
triennio, a decorrere dal 31 marzo 2024, Commissario unico. 
  2. Al Commissario si applicano le disposizioni di cui  all'art.  5,
commi  da  1  a  5,  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.